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Scuola: l’autorità che dispone la chiusura dell’edificio

lentepubblica.it • 2 Novembre 2020

scuola-autorita-chiusura-edificioPuò una scuola venir chiusa per un lungo periodo? Quale autorità dispone la chiusura dell’edificio?


In questo periodo emergenziale da Covid-19 può essere interessante fare chiarezza su quale autorità, nel mondo della Scuola, può disporre per la chiusura anche per lunghi periodi dell’edificio scolastico.

Scuola: l’autorità che dispone la chiusura dell’edificio

La sospensione delle attività didattiche o la chiusura delle scuole, che determina sospensione di servizio pubblico, può essere disposta dai prefetti (rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci) i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità pubblica, sulla base del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Titolo IV, capo III).
La scuola può essere chiusa anche per gravi eventi atmosferici come intense nevicate o alluvioni e per interventi di manutenzione straordinaria.

In caso di pericolo imminente per l’incolumità delle persone il Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza dell’Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco e Ufficio Scolastico Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale decisione.

Quando l’edificio viene chiuso, l’accesso ai locali non è consentito nè agli studenti nè al personale scolastico (docenti e personale amministrativo).

Diverso invece il caso della sospensione delle attività didattiche che deriva da un evento quali le vacanze di Natale o estive. In questi casi risulta sospeso, per gli alunni, l’obbligo dalla frequenza delle lezioni. Mentre il personale amministrativo ed i docenti possono accedere per le altre normali attività.

E con il Covid-19?

In caso di contagi da Covid-19 in una Scuola deve effettuare innanzitutto una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione si deve effettuare se risultano trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Poi si devono chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente, sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. Inoltre, è fondamentale collaborare con il Dipartimento di Prevenzione, per agevolare le attività di contact tracing.

Se un alunno/operatore scolastico risulta Covid-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata in base

  • al numero di casi confermati e di eventuali cluster
  • e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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